Lo Statuto

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

ERETTA ENTE MORALE CON R.DECRETO 18 LUGLIO 1893, N.347

Stipulato in data 25 maggio 2014, Rep. N. 828, Racc. N. 498, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 3 giugno 2014 al n. 11120, serie 1T.
  1. Origine, denominazione, scopo e sede.
    La “Società Dante Alighieri”, istituita nel 1889 ed eretta in Ente morale con Reggio Decreto n. 347 del 18 luglio 1893, regolata nelle attività dalla Legge n.411 del 3 agosto 1985, è un’Associazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti della Legge n.186 del 27 luglio 2004, che esercita la propria attività attraverso la promozione della cultura e dell’arte, per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.
    La “Società Dante Alighieri” ha la propria sede legale in Palazzo Firenze, sito in Roma Piazza di Firenze n° 27.
  2. Oggetto sociale
    Per il conseguimento delle sue finalità, la “Società Dante Alighieri” istituisce corsi di lingua e di cultura italiana, diffonde pubblica e promuove l’editoria italiana, conferenze, eventi ed itinerari culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa volta a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. Partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad illustrare l’importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.
    La “Società Dante Alighieri”  espressamente nega lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse ed esercitate, comunque, in via non prevalente.
    Essa può svolgere tutte le iniziative volte al raggiungimento dell’oggetto sociale ritenute utili ed opportune dal Consiglio Centrale.
    La “Società Dante Alighieri” può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
  3. Organi dell’Associazione
    Sono organi dell’Associazione:
    – Assemblea dei Soci;
    – Consiglio Centrale;
    – Presidente e Ufficio di presidenza;
    – Collegio dei Revisori dei Conti.
    Sono altresì organi di supporto:
    – Consulta e Consiglieri Emeriti;
    – Comitato di Coordinamento;
    – Comitato Scientifico.
  4. I Soci
    Possono far parte della “Società Dante Alighieri” le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati che accettano il presente statuto, indipendentemente da ogni particolare nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.
  5. Tipologie di soci
    I soci si distinguono in:
    1) ordinari, tenuti al pagamento annuale di una determinata quota;
    2) vitalizi, tenuti al pagamento una volta tanto di una determinata quota;
    3) benemeriti, per segnalati servigi, elargizioni e donazioni cospicue fatte alla “Società Dante Alighieri”;
    4) sostenitori, che contribuiscono annualmente con erogazioni in denaro o altra utilità di valore superiore alla quota prevista per i soci ordinari.
    Il rapporto associativo è improntato sul principio di uniformità e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo, espressamente, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni delle Statuto e per la nomina degli organi direttivi della “ Società Dante Alighieri”.
  6. Studenti
    Gli studenti, di ogni ordine e grado, nonché le scuole primarie e secondarie partecipano alle attività culturali ed alla vita della “Società Dante Alighieri” secondo le modalità ed alle condizioni previste nel regolamento attuativo.
  7. Tesseramento
    Le tessere dei soci sono rilasciate esclusivamente dalla “Società Dante Alighieri”.
  8. Assemblea dei soci
    L’assemblea è convocata in via ordinaria una volta l’anno dal Presidente della “Società Dante Alighieri” con comunicazione contenente anche l’ordine del giorno e l’indicazione della sede e della data, indirizzata a ciascun socio ed inviata attraverso l’utilizzo della posta elettronica o comunicata mediante affissione presso la sede del comitato.
    Il Consiglio Centrale ha facoltà di convocare «assemblee straordinarie», osservando le modalità di cui al comma precedente.
    L’assemblea dei soci delibera sulle proposte di modifiche dello statuto sociale, elegge il Presidente della “Società Dante Alighieri”, i componenti del Consiglio Centrale e i revisori dei conti, designandone il Presidente, esamina ed approva il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti.
    All’assemblea possono partecipare i soci che siano in regola con il versamento delle quote sociali.
    I soci possono, con apposito atto, nominare un delegato per l’assemblea; il delegato potrà essere esclusivamente un altro socio e disporrà del numero di voti corrispondenti al numero di deleghe in suo possesso.
    I soci e i delegati che non possono presenziare all’assemblea hanno facoltà di partecipare all’elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Centrale e dei revisori dei conti nonché all’approvazione del bilancio inviando le loro schede al Consiglio Centrale, in conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto.
  9. Consiglio Centrale
    Il Consiglio Centrale della “Società Dante Alighieri” è composto da un presidente e da non più di quattordici membri eletti dall’assemblea dei soci.
    I membri del Consiglio Centrale   durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
    Il Consiglio Centrale elegge nel proprio seno almeno un vice presidente ed un sovraintendente ai conti, i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza. Funge da segretario il Segretario Generale della “Società Dante Alighieri”.
    Qualora il Presidente cessi dalla carica, il vicepresidente (o il vicepresidente più anziano nel caso di più vicepresidenti) ne assume le funzioni fino alle nuove elezioni. Ove tutto il Consiglio fosse dimissionario, la gestione della “Società Dante Alighieri” è assunta dai revisori dei conti, i quali hanno l’obbligo di indire le elezioni entro due mesi.
  10. Compiti del Consiglio Centrale
    Il Consiglio Centrale esegue le deliberazioni dell’assemblea dei soci, presenta alla stessa il bilancio consuntivo, provvede al conseguimento dell’oggetto sociale, assiste gli organi territoriali nelle loro attività, delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
    Esso risponde dei suoi atti verso l’assemblea dei soci.
    Si raduna almeno quattro volte l’anno e tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, o ne sia richiesto, previa comunicazione degli argomenti, da un terzo dei consiglieri.
    Le sue adunanze sono valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.  In seconda convocazione, con la presenza, di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. I consiglieri che non abbiano partecipato a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.
  11. Presidente ed Ufficio Presidenza
    Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, dura in carica quattro anni, può essere rieletto ed è coadiuvato nello svolgimento delle proprie funzioni dall’Ufficio di Presidenza.
  12. Collegio dei revisori dei Conti
    Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dal Consiglio Centrale su proposta del Presidente.
    Uno dei membri effettivi è designato dal Ministero degli Affari Esteri.
    Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della “Società Dante Alighieri”, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni. I Revisori dei Conti restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
  13. Consulta e Consiglieri Emeriti
    La Consulta è composta dalle personalità nominate dal Consiglio Centrale su proposta del Presidente ed ha funzioni propositive e consultive in merito al perseguimento delle funzionalità istituzionali dell’Ente. Ciascun componente potrà essere invitato a partecipare, a fini consultivi, alla adunanza del Consiglio Centrale.
  14. Comitato di Coordinamento
    In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 411 del 3 agosto 1985, ed in ossequio alle modalità operative di cui all’articolo 2 della medesima legge, il Comitato di Coordinamento, composto da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione ed un rappresentante della “Società Dante Alighieri”, si riunisce almeno una volta l’anno. La “Società Dante Alighieri” può adempiere all’onere di convocazione del Comitato di Coordinamento mediante l’invito dei suoi membri a partecipare annualmente ad una riunione del Consiglio Centrale.
  15. Comitato Scientifico
    Il Comitato Scientifico è composto da personalità che abbiano acquistato alte benemerenze per le attività svolte in favore dell’Associazione. I sui componenti vengono nominati dal Consiglio Centrale su proposta del Presidente. Ciascun componente potrà essere invitato a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio Centrale e gli potranno essere affidati incarichi speciali.
  16. Organi Territoriali
    Su base territoriale la “Società Dante Alighieri” opera anche attraverso i Comitati, organismi periferici costituiti da un gruppo non inferiore a cinquanta soci che si riuniscono per realizzare un programma concordato con la stessa, in particolare al fine di promuovere le attività culturali, raccogliere fondi e realizzare progetti culturali con istituzioni e soggetti locali.
  17. Struttura degli organi Territoriali
    I Comitati operano sulla base di un programma triennale di attività concordate con la “Società Dante Alighieri” nell’ambito del piano strategico pluriennale di attività culturali. La “Società Dante Alighieri” può autorizzare i Comitati, su delibera del Consiglio Centrale, a costituirsi nella forma di associazioni registrate, riconoscendo loro autonomia giuridica e patrimoniale, qualora ciò si renda necessario per la partecipazione a bandi, progetti locali, nazionali ed europei o nei casi in cui il Consiglio Centrale lo ritenga opportuno. In tal caso i Comitati saranno affiliati alla “Società Dante Alighieri” attraverso un’apposita convenzione che verrà ratificata dal Presidente della medesima, il quale verificherà se essa abbia avuto luogo in conformità del presente statuto e delle norme regolamentari.
    Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Centrale ha facoltà di sciogliere il comitato e il vincolo di affiliazione facendo cessare i rapporti tra lo stesso e la “Società Dante Alighieri”. Il comitato può appellare tale decisione alla successiva assemblea dei soci.
    I comitati, in armonia con le disposizioni del presente statuto e del regolamento, in linea con le indicazioni fornite dalla “Società Dante Alighieri” e, per quanto si riferisce ai comitati all’estero, con le leggi locali, ove necessario, possono provvedere al proprio ordinamento.
    Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comitati trasmettono alla “Società Dante Alighieri” una rendicontazione delle attività accompagnata da una relazione illustrativa.
  18. Risorse finanziarie
    La “Società Dante Alighieri” provvede allo svolgimento della sua attività con i contributi delle varie categorie di soci, di enti e di singoli, con i redditi del patrimonio sociale, con gli introiti derivanti dallo svolgimento delle proprie attività e dei corsi di lingua.
    La “Società Dante Alighieri” si obbliga ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  19. Avanzi di gestione
    Alla “Società Dante Alighieri” è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
  20. Gratuità delle cariche
    Tutte le cariche elettive della società sono gratuite.
  21. Modifica dello Statuto
    Le proposte di modifica del presente statuto, approvate dall’Assemblea dei soci, possono venir formulate dal Consiglio Centrale o presentate alla presidenza della “Società Dante Alighieri” da almeno un sesto dei soci.
    Le conseguenti deliberazioni debbono essere prese da almeno due terzi dei soci e dei delegati presenti.
  22. Congresso Ordinario della “Società Dante Alighieri”
    Il Congresso Ordinario della “Società Dante Alighieri” si tiene ogni quattro anni.
    Il Consiglio Centrale ha facoltà di convocare congressi straordinari.
    Possono intervenirvi tutti i soci regolarmente tesserati, ed il presidente di ciascun comitato o un suo delegato.
    Il Congresso elegge il proprio ufficio di presidenza e gli scrutatori delle varie votazioni.
    Spetta al Congresso deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno e riguardanti i fini ideali della “Società Dante Alighieri”, nonché i mezzi e i modi più idonei per attuarli in Italia e all’estero. È parimenti di competenza del Congresso designare la città in cui dovrà tenersi il Congresso successivo.
  23. Norme regolamentari
    Il Consiglio Centrale approva le norme regolamentari di esecuzione del presente statuto.
  24. Scioglimento
    In caso di suo, scioglimento, per qualunque causa, la “Società Dante Alighieri” ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o affini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  25. Disposizioni transitorie e finali
    Le disposizioni contenute nel presente Statuto e riferite agli organi della “Società Dante Alighieri” trovano applicazione alla scadenza degli incarichi attualmente in essere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2015.